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LEGGE DI BILANCIO - Principali novità in materia di lavoro

LEGGE DI BILANCIO - Principali novità in materia di lavoro

🔍 Detrazioni Fiscali
La legge 21/2020 ha confermato il meccanismo introdotto dal DL 3/2020 che prevede che ai lavoratori dipendenti con redditi tra 8.174 euro e 28.000 euro, sia riconosciuto direttamente in busta paga un bonus di 100 euro al mese. La legge di bilancio prevede che l’ulteriore detrazione fiscale di 600 euro, ivi prevista, in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro che aveva validità dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 venga prorogata anche per l’anno 2021.

📌 Incentivo per l’occupazione giovanile
Per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di under-36, effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo pari a 6 mila euro. Da sottolineare che l’efficacia di queste disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati nella stessa qualifica nella stessa unità produttiva. Tale agevolazione non si applica agli apprendisti.

📌 Assunzioni di donne
E’ stato incrementato, per il biennio 2020-2021 l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuita da almeno 6 mesi, nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro annui. La fruizione del beneficio è condizionata a un incremento occupazionale netto e, come il precedente, la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

🔍 Ammortizzatori sociali per l’emergenza COVID
Riguardo agli ammortizzatori sociali per l’emergenza COVID è stata data la possibilità di richiedere la CIGO COVID, l’assegno ordinario COVID e la cassa integrazione in deroga COVID per 12 settimane, consentendo così ai datori di lavoro la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa per gli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica. È da evidenziare, in primis, l’eliminazione della contribuzione addizionale in caso di utilizzo dei trattamenti.
Le aziende che accedono alla cassa ordinaria COVID potranno accedere alle nuove 12 settimane dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, quelle che accedono all’Assegno Ordinario (FIS) e alla cassa in deroga COVID potranno accedere alle nuove 12 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Le settimane di cassa integrazione ex DL 137/2020 (6 settimane fino al 31 gennaio 2021), se successivi al 1° gennaio, sono computate nelle nuove dodici settimane. I trattamenti sono concessi per tutti gli assunti dopo il 25 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020

📌 Esonero
Viene riconosciuto un ulteriore periodo di esonero contributivo per un massimo di 8 settimane, fruibili entro marzo 2021, per le imprese che non chiederanno trattamenti di integrazione salariale nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite a maggio e giugno 2020

📌 Blocco dei licenziamenti
Prorogato anche il blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021 salvo i casi di cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguenti alla messa in liquidazione della società o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

📌 Congedo obbligatorio di paternità
Il congedo obbligatorio di paternità, da usufruirsi entro 5 mesi dalla nascita del figlio viene prorogato nel 2021 e la durata elevata da 7 a 10 giorni. Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo viene esteso, altresì, ai casi di morte perinatale.

📌 Contratti a termine senza causale
La possibilità, già prevista dal Decreto Agosto, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è stata estesa sino al 31 marzo 2021 per le aziende che non si fossero già avvalse di tale possibilità.

📌 Lavoratori fragili
Si estende al periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni previste dal DL Cura Italia (art. 26, co. 2 e 2-bis).
Tali disposizioni prevedono: i) l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; ii) che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, ovvero specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

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